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Notizia del 07/11/2009
Detenuto lavoratore. Mercede. Condanna del Ministero della Giustizia al pagamento.

Sent. n. 10250 del 22 ottobre 2009. Tribunale del Lavoro di Lecce. Dott. Benfatto.

Condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore di lavoratore detenuto delle differenze sulle mercedi. Condanna del Ministero della Giustizia ad una somma equitativamente determinata a titolo di adeguamento delle retribuzioni percepite.

 

Dopo una lunga maratona giudiziaria, il sig. L.T., già detenuto in via definitiva presso il penitenziario di Lecce, ha ottenuto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze sulle “mercedi”, cioè sulle retribuzioni dovutegli per il lavoro svolto mentre era ristretto in carcere.

In particolare, il sig. L.T., assistito dall’Avv. Paolo Maci, del foro di Lecce,  ha ottenuto la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 4.061,69 per il periodo dal 26 gennaio 1997 al 21 dicembre 1999, durante il quale ha lavorato come portavitto e cuciniere, somma dovutagli in più rispetto a quella che già gli è stata corrisposta mentre era recluso.

La controversia giudiziaria, che il sig. ha dovuto sostenere poiché le numerose richieste di pagamento avanzate in via bonaria erano state sempre eluse, è stata promossa nel 2005, quando il sig. L.T., ritornato in libertà dopo aver scontato la pena, ha rivendicato il dovuto innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, competente a conoscere della questione ai sensi dell’art. 69 sesto comma lett. a) dell’Ordinamento Penitenziario. Nelle more del giudizio innanzi al Magistrato di Sorveglianza è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 2006 che  ha dichiarato l’illegittimità di quella disposizione, statuendo che anche le controversie relative al lavoro prestato dai detenuti dovessero essere conosciute dal Giudice del Lavoro.

Così dunque è stato. La causa è ricominciata innanzi al Giudice del Lavoro che, all’esito del giudizio, ha deciso come riferito innanzi.

Superata la questione relativa alla intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal sig. L.T., che dopo un periodo di detenzione presso l’Istituto Penitenziario di Lecce era stato trasferito in altro Istituto Penitenziario, non eccepita dall’Avvocatura dello Stato ma opposta dall’Istituto Penitenziario tenuto al pagamento (è pacifica la giurisprudenza secondo cui la prescrizione relativa ai crediti da lavoro del Detenuto cominci a decorrere da quando lo stesso sia nelle condizioni di rivendicarli, e cioè da quando sia ritornato in libertà), Il Presidente del Tribunale dott. Benfatto, che ha deciso la causa, ha fatto riferimento, nel quantificare il dovuto, alle statuizioni della apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 22 della L. 354 del 1975, incaricata di determinare le mercedi spettanti ai lavoratori detenuti, ritenute conformi al dettato dell’art. 36 Cost. Ha ribadito che le mercedi sono comprensive della paga base, dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e della quota di TFR e preso atto che il Ministero della Giustizia ha riconosciuto un monte ore non retribuito. Tuttavia ha ritenuto anche  di dover adeguare la retribuzione percepita dal sig. L.T. calcolando equitativamente una maggiorazione contrattuale del 10% sugli importi a suo tempo corrispostigli, poiché determinati sulla base di elementi retributivi non aggiornati sin dal 1993.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI LECCE

 

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Benfatto, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile, in materia di lavoro, iscritta al n. 4750/2007 del Ruolo Generale Sez. Lav., promossa

Da

Da T.L., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Paolo Maci, domiciliatario.

RICORRENTE

Contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce, domiciliataria.

CONVENUTO

 

FATTO E DIRITTO

 

All’odierna udienza di discussione il ricorrente ha concluso perché il Ministero della Giustizia, quale suo datore di lavoro per il periodo dal 26 gennaio 1997 al 21 dicembre 1999, per avere egli, detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce, lavorato come porta vitto e cuciniere, fosse condannato al pagamento della somma complessiva di € 45.853,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di maggiorazione per lavoro prestato nei giorni festivi, indennità sostitutiva di ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, permessi non goduti e differenze retributive, mentre il Ministero convenuto ha concluso perché fosse riconosciuto un credito per il solo importo complessivo di € 1.891,69.

 

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va premesso che la “mercede” da corrispondere al detenuto-lavoratore è determinata da apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 354/1975 né vi è ragione per ritenere non conformi al dettato di cui all’art. 36 Cost. queste determinazioni in materia di trattamento economico per i detenuti;

peraltro, il numero delle ore prestate dal ricorrente, quale porta vitto dal 26 novembre 1997 al 30 giugno 1999 e quale cuciniere dal 01 luglio 1999 al 21 dicembre 1999, è provata dalle relazioni di servizio a firma del sovrintendente al servizio, mentre nulla di contrario è stato dimostrato dal ricorrente, che ha rinunziato all’escussione dei testi ammessi, sicché nulla compete al ricorrente a titolo di lavoro straordinario.

Occorre, altresì, precisare che la “mercede” è comprensiva della paga base, dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e della quota di tfr, con la conseguenza che nulla spetta per tali voci retributive.

E’ incontestato, invece, perché ammesso dallo stesso Ministero, un credito orario pari a n. 361 ore maturato nello svolgimento delle mansioni di porta vitto per l’importo di € 1.220,18 e a n. 181 ore per il lavoro prestato quale cuciniere e per un importo di € 671,51.

Al ricorrente compete, altresì, la somma, da questo Giudice fissata equitativamente in € 2.170,00, a titolo di adeguamento della retribuzione percepita, che dal ricorrente è stata indicata in € 619,74 lorde mensili, atteso che il rapporto di lavoro è durato 35 mesi e che lo stesso Ministero convenuto ha ammesso che le retribuzioni corrisposte sarebbero dovute essere aggiornate, e ciò calcolando equitativamente una maggiorazione contrattuale del 10% (620x35=2170).

Devesi, pertanto, condannare il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 4.061,69, da rivalutare e maggiorare degli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo.

Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda attrice e per il riconoscimento del credito da parte del Ministero, mentre la restante parte va liquidata come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Visto l’art. 429 c.p.c.;

definitivamente pronunziando sul ricorso proposto con atto depositato il 28.03.2007 da T. L. nei confronti del Ministero della Giustizia, così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 4.061,69, da rivalutare periodicamente e maggiorare degli interessi legali con decorrenza dal giorno di maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo;

compensa per metà le spese di giudizio e condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente della residua metà, che liquida in € 700,00 di cui € 400,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Paolo Maci.

Lecce, 22 ottobre 2009

                                              Il Presidente Sezione Lavoro

(Dott. Mario Benfatto)

Il Cancelliere

 

 

 

 

 

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