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Notizia del 16/01/2009
Compagnia aerea. Annullamento volo. Risarcimento del danno patrimoniale e morale. Sentenza del Giudice di Pace di Campi Sal.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI  PACE DI CAMPI SAL.

Il dr. Avv Baldassarre Vincenzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 21.11.2008, promossa da:

XXXXXXXX, elett. dom. a Campi Sal., via Taranto 169 nello studio dell’avv. Paolo Maci, che la rappresenta per mandato a margine dell’atto di citazione, notificato il 4.10.2007.                    Attrice.

CONTRO

COMPAGNIA AEREA XXXXXX , in persona del leg. Rapp.                                                  Convenuta.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 4/10/07 XXXXXXXX chiamava in giudizio la COMPAGNIA AEREA XXXXXXXXXX esponendo che il 27 giugno 2007 acquistava on line un biglietto di aereo, solo andata (volo n. 81-1021) Brindisi- Milano Orio al Serio (Bg.) partenza da Brindisi il 21.07.07, ore 23,00, e pagandolo il prezzo di euro 85,92 con Carta Credito intestata a XXXXXXXX. Recatasi il giorno stabilito presso l’Aeroporto, dopo diverse ore di attesa veniva annunciata la cancellazione del volo costringendola al ritorno presso la propria abitazione. Il giorno successivo 22.07.07 più volte si informava telefonicamente presso l’aeroporto per sapere se il volo era stato ripristinato ricevendone risposta negativa. Si vedeva quindi costretta portarsi a Lecce dove provvedeva a fare il biglietto ferroviario con l’Eurostar Lecce.- Milano delle ore 13.30, con esborso di euro 92,00.

In data 24.07.07 poi, con lettera racc. diffidava la compagnia aerea al rimborso delle spese sostenute, costituite da l biglietto aereo per euro 85.92, Più euro 92,00 per biglietto ferroviario, oltre ancora euro 30,00  per spese sostenute a causa dei viaggi con l’auto per portarsi a Brindisi e a Lecce; oltre infine i danni derivanti da stress. Il tutto per l’ammontare complessivo di euro 1.100,00.

-Si costituiva la COMPAGNIA AEREA XXXXXXXX la quale faceva richiamo a quanto stabilito da Regolamento CE n. 261 dell’11.02.2004, entrato in vigore il 17.12.2005, circa la disciplina della responsabilità del vettore nel trasporto aereo, riveniente da due Convenzioni internazionali (Convenzione di Varsavia del 1929 e convenzione di Montreal del 1999). Sulla base delle suddette norme eccepiva la incompetenza territoriale del giudice di Pace adìto, in favore del giudice di Pace di Vicenza.

Quanto poi alla responsabilità del vettore asseriva che nel caso tipico della cancellazione del volo  causata da circostanze eccezionali, il regolamento CE all’art. 5 prevedeva: a) l’offerta del vettore di una assistenza operativa a norma dell’art. 8; b)……quando l’orario di partenza si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, assistenza di cui all’art.9 par. 1, lett. b e c., spetta la compensazione pecunia a norma dell’art. 7………. Concludeva che, ciò premesso la convenuta era tenuta al solo rimborso del prezzo del biglietto relativo al volo cancellato, ossia euro 85,92, avendo già adempiuto all’onere di assistenza presso l’aeroporto di Brindisi, ritenendo tale onere documentato.

Nel corso del giudizio il giudice con ordinanza datata 29.01.08 provvedeva sulla eccezione preliminare di incompetenza. Ammetteva poi i mezzi istruttori richiesti ed al conseguente loro espletamento. All’udienza del 21.11.08 precisate le conclusioni, tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Sulla eccezione preliminare di incompetenza ritiene il giudicante di dover confermare integralmente l’ordinanza emessa in data 29.01.2008.

-Quanto alla responsabilità del vettore in materia di trasporto aereo, occorre osservare che la normativa CE (reg. CE 261/2004) “che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardato prolungamento” non si può ritenere essere stata osservata attivandosi mediante sostituzione di un volo, nel caso di specie il volo Brindisi- Milano, con altro volo, Brindisi- Venezia, il quale avrebbe sicuramente apportato al viaggiatore contraente un maggior disagio economico ed un ritardo, per raggiungere la destinazione iniziale, superiore a quello della semplice cancellazione. Nella compagnia aerea convenuta ha dato la prova di avere opportunamente e tempestivamente informato il cliente viaggiatore della possibilità di opportunità offerte in caso di eventuale sua scelta in tal senso. Al contrario, vi è prova testimoniale che a seguito di ripetute telefonate effettuate il giorno successivo alla cancellazione del volo tale cancellazione era stata confermata definitivamente.

-Quanto alla eccezionalità delle circostanze, quale presupposto della esclusione della responsabilità si osserva che nessuna circostanza che rientri in un caso di eccezionalità la Compagnia Aerea XXXXXXX ha enunciato essere intervenuta, come causa che avrebbe determinato la cancellazione del volo, e tanto meno è stata offerta prova in corso di causa.

Non vi è dubbio pertanto che debba essere riconosciuto a favore dell’attrice sia il danno economico che il danno morale, consistito nell’evidente condizione di disagio subito dalla contraente attrice.

Il danno economico è costituito senz’altro dal rimborso del prezzo che l’attrice ha pagato per il biglietto di volo, pari ad euro 85,90,come comprovato dalla allegata  “Carta di imbarco”; oltre le maggiori spese sopportate per i viaggi e le telefonate presso l’Aeroporto di Brindisi verosimilmente quantificate in euro 30,00. Non possono costituire spese rimborsabili in favore dell’attrice il costo comunque necessitato e doverosamente esborsato per effettuare il viaggio da Lecce a Milano per via ferroviaria con Eurostar.

Dovuto è anche il danno non patrimoniale, consistente nel disagio sopportato a causa della lunga attesa in aeroporto per il tempo trascorso sino alla avvenuta comunicazione della cancellazione del volo, e sino al ritorno a casa. L’importo dovuto a tale titolo di danno si ravvisa equo doverlo liquidare nella misura di ulteriori euro 300,00. L’ammontare  complessivo dovuto all’attrice dunque è pari a complessivi euro 415,90.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, sulla base della sorte capitale come innanzi determinata.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Campi Salentina, Dr. Avv. Vincenzo Baldassarre, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXXXXX, contro la COMPAGNIA AEREA Vi), con atto di citazione notificato il 04.10.2007, così decide:

- Accoglie la domanda per quanto di ragione;

-Condanna la società convenuta a risarcire in favore dell’attrice l’importo di euro 415,90; oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-Condanna ancora la convenuta medesima a rifondere all’attore le spese di causa, che determina e liquida in complessivi euro 530,00 di cui euro 30,00 per spese borsuali; euro 300,00 per diritti ed euro 200,00 per onorari di causa. Oltre le spese generali del 12,50% come dovute; oltre infine l’Iva e il Cap come per legge.

Campi Salentina, addì, 10.12.2008 

                                                                                       Il Giudice di pace

                                                                           Dr. Avv. Vincenzo Baldassarre       

  

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