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Notizia del 16/11/2008
Corte d'Appello sezione Lavoro. Richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado. Rigetto. Insussistenza del gravissimo danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
 
dott. Mario Benfatto                                     Presidente
dott. Giuseppe Viggiani                                Consigliere
dott.sa Daniela Cavuoto                               Consigliere relatore
 
letta l’istanza depositata il 9 settembre 2008 da XXXXXXX, titolare della ditta XXXX, diretta alla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 953/2008, pronunciata il 16 luglio 2008 dal G.U. del Lavoro del Tribunale di lecce, con la quale è stato condannato al pagamento di € 15.691,15, oltre accessori e spese di lite, in favore di XXXXXXXX;
premesso ce con istanza del 7 ottobre 2008 è stata richiesta l’anticipazione della trattazione della istanza, avendo XXXXXXX proceduto a pignoramento; sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 16 ottobre 2008; atteso che, ai sensi dell’art. 431 comma 3 c.p.c., il Giudice d’Appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno;
che, pertanto, ai fini della sospensione, rilevano soltanto le ipotetiche conseguenze dell’esecuzione di una sentenza e non il merito della causa;
considerando che l’istanza deve essere rigettata in quanto l’allegazione della situazione di impossidenza di XXXXXXX integra circostanza neutra destinata a non integrare il gravissimo danno;
che questo non è ravvisabile in quanto il pignoramento ha avuto ad oggetto beni rientranti nella proprietà personale dell’istante (arredi domestici, vettura e furgone), il quale ha cessato l’attività legata alla ditta individuale nel 2005;
che, inoltre, egli è stato nominato custode di detti beni, sicchè non è ravvisabile alcun pregiudizio anche rispetto alle esigenze produttive legale alla vitalità della s.a.s. della quale è ora socio
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensiva proposta da XXXXXX con ricorso depositato il 9 settembre 2008.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Lecce il 16 ottobre 2008
Il Consigliere estensore                                                                       Il Presidente
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