LA CORTE
Come sopra composta;
Letti gli atti di causa e l’istanza di inibitoria;
Sciogliendo la riserva;
Rilevato che la sospensione della esecuzione provvisoria presuppone la ricorrenza “di gravi motivi”, desumibili, secondo l’insegnamento dominante, dalla valutazione della posizione del soccombente e dell’incidenza del pregiudizio che l’adempimento gli arrecherebbe;
Considerato, sulla base di una valutazione congiunta del fumus boni iuris (da effettuarsi compiutamente solo in sede di decisione finale) e del periculum in mora, che ricorrono “gravi motivi”, desumibili anche dalla non trascurabile entità del credito, dalla destinazione dei fondi comunali al soddisfacimento del pubblico interesse e dalla stessa difficoltà di recupero del credito in caso di accoglimento dell’appello;
ritenuto, pertanto, prudenziale sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Sospende l’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza;
Rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5/5/2010, riservando in sede di decisione ogni determinazione riguardo alla documentazione prodotta ed alle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
Lecce, 21/05/2008 Il Presidente
Dott. Giovanni Romano
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