Responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione. Danno procurato al minore durante l’orario scolastico. Presenza delle insegnanti al momento del sinistro. Sussistenza della responsabilità se la Scuola non ha adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.2357/O2 del ruolo generale contenzioso, avente per oggetto risarcimento danni, discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2007, proposta
Da
XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Maci – attori -
contro
Ministero della Pubblica lstruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui domicilia per legge - Convenuto –
nonché
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. XXXXXX, mandato in atti - terza chiamata in causa -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.02.01 notificato il 2.03.01, XXXXXXX e XXXXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXXXXX, esponevano che quest'ultimo, in data 9.06.99, si trovava nella classe V della Scuola Elementare di XXXXXXXX in Campi Salentina e che durante I'orario scolastico, precisamente al momento dell'intervallo, inciampava accidentalmente nello zaino di un suo compagno di classe, cadendo rovinosamente per terra.
Precisavano che tanto era accaduto alla presenza delle insegnanti XXXXXXXX e XXXXXXXX, che confermavano I’accaduto con dichiarazione del 30.06.99 ribadita peraltro in data 10.11.99.
Gli attori affermavano che a seguito del predetto incidente il piccolo XXXXXXXXX si procurava una frattura traversa dell'angolo incisivo distale dell'incisivo superiore sinistro con un danno estetico permanente e chiedevano al Tribunale di Lecce - sez. distaccata di Campi – Salentina di dichiarare la responsabilità esclusiva del Ministero della Pubblica Istruzione nella causazione del sinistro de quo, con condanna dello stesso al pagamento, in loro favore, della somma di Lire 17.450.000 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come risarcimento dei danni conseguenti all'incidente occorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 28.04.01, si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale eccepiva che l'infortunio per cui è causa non è riconducibile ad alcuna responsabilità delle docenti o dell’Amministrazione Scolastica, in quanto le docenti erano presenti e vigili durante lo svolgimento della
ricreazione e che l'infortunato aveva causato da sé medesimo la caduta, senza che ciò fosse prevedibile da parte delle insegnanti.
Il Ministero convenuto contestava anche il "quantum" richiesto in quanto eccessivo rispetto alla gravita dell'infortunio occorso al minore e chiedeva infine di poter chiamare in garanzia la Compagnia di Ass.ni Unipol, con la quale la Scuola Elementare di XXXXXXXXXXXX aveva stipulato polizze infortuni per responsabilità civile nell'anno scolastico 1998-99.
L'Amministrazione convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa la Compagnia Assicuratrice la quale si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.04.2002 rilevando che alcuna responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione Scolastica, in quanto alcun dovere di vigilanza e/o sorveglianza è venuto meno al momento dell'incidente, che presenta tutte le
Caratteristiche del caso fortuito, cosi da superare ogni presunzione di responsabilità prevista dall'art.2048 c.c.
Aggiungeva la Compagnia che il contenuto del dovere di vigilanza deve rapportarsi all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; contestava il quantum della domanda ed in particolare la richiesta di risarcimento del danno morale non essendo configurabile nel caso di specie alcuna ipotesi di reato; precisava infine che la Unipol Assicurazioni con riferimento alla polizza stipulata è tenuta a rimborsare tutte le spese sopportate per cure e protesi dentarie e od odontoiatriche entro il limite di L.3.000.000, mentre non è prevista alcuna somma a titolo di invalidità temporanea e che le spese per interventi di chirurgia estetica in seguito ad infortunio viene fissato in L. 2.000.000.
Il Giudice istruttore, con provvedimento reso all'udienza del 14.05.02, trasmetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale il quale, rilevato che il Ministero convenuto e rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, disponeva che la causa venisse trattata presso la sede centrale del Tribunale di Lecce.
Il giudizio veniva istruito con I'assunzione di prova testimoniale e con I'espletamento di C.T.U. medico legale.
Con comparsa depositata in cancelleria il 2.01.07 si costituiva in giudizio, in sostituzione dell'Avv. XXXXXX, I'Avv. XXXXXXXXX, quale nuovo difensore di Unipol Ass.ni s.p.a.
All'udienza del 23.05.07 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.07, con termine per note conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
In materia di danni a minore, occorsi nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di personale scolastico, trova applicazione I'art. 2048 c.c., il quale prevede che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, sicchè I'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Nel caso di specie la responsabilità delle insegnanti, che pure erano presenti al momento dell'accadimento dannoso, consiste nell'aver permesso o disposto che gli zaini venissero posizionati accanto a i banchi.
La suprema corte ha precisato che: "La presunzione di responsabilità posta dalla norma di cui all'articolo 2048 del c.c. a carico dei precettori (o maestri d'arte) trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell'allievo, sicché non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso" ( Cass. civ.,sez. lll, 27/10/2003, n. 16090).
Nel caso che ci occupa, occorre rilevare che la titolarità dello zaino nel quale è inciampato il minore XXXXXXX risulta attribuibile ad altro compagno, come affermato esplicitamente dalla teste XXXXXX": “Il bambino, nel mettersi in fila con gli altri compagni, non ha visto lo zaino di un suo compagno di classe ed è inciampato”.
La testimonianza resa dall'insegnante XXXXXXXXXX, a ben osservare, conforta tale affermazione, in quanto precisa che lo zaino era posizionato “avanti a destra rispetto al banco di XXXXXX, mentre avrebbe potuto ritenersi che lo zaino fosse riconducibile alla titolarità dello stesso ove fosse stato collocato lateralmente rispetto alla posizione del banco. Inoltre la precisazione della stessa insegnante, secondo la quale lo zaino sarebbe appartenuto all'infortunato, appare incoerente rispetto all'affermazione iniziale che “XXXXXXX inciampava involontariamente in uno zaino posto vicino al banco".
Anche nella dichiarazione resa in data 30.06.99 all'Amministrazione scolastica a seguito dell'accaduto, le stesse insegnanti affermano che I'alunno XXXXXXXXX “inciampava in uno zaino" senza precisare l'appartenenza dello stesso al XXXXXXXX.
Dall'esame degli atti del presente giudizio emerge che l'accadimento del fatto dannoso per cui è causa non è in contestazione, come pure non sono poste in discussione le circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è avvenuto.
La teste XXXXXXX, una delle insegnanti presenti al momento dell'accaduto, ha affermato: “Il bambino, nel mettersi in fila con gli altri compagni, non ha visto lo zaino di un suo compagno di classe ed è inciampato...Lo zaino si trovava vicino al banco, tra le file dei banchi" ed ha precisato che gli zaini sono normalmente posati accanto a ciascun banco in quanto troppo voluminosi per essere riposti nel ripiano sottostante ciascun banco.
Anche I'insegnante XXXXXXXXX, in sede di prova testimoniale, ha affermato che il piccolo XXXXXXXX, nell'orario di ricreazione ed al momento del cambio di insegnante, "inciampava involontariamente in uno zaino posto vicino al banco", aggiungendo che gli zaini venivano posizionati vicino ai banchi in quanto questi
ultimi erano sprovvisti di appositi ripiani per riporre gli zaini.
La stessa teste XXXXXXXX ha chiarito che i banchi non erano in fila ma che erano posti in ordine sparso "secondo nuove usanze didattiche".
Le parti convenute sostengono di aver assolto all'onere di vigilanza loro richiesto e che nessuna responsabilità può essere loro addebitata in quanto al momento della caduta del minore entrambe le docenti erano presenti, e precisamente una era vicino la porta dell'aula per verificare che i ragazzi inviati in coppia al bagno
Ritornassero in classe e I'altra era in aula per organizzare le coppie di ragazzi da mandare in bagno, come emerso dalla prova testimoniale.
Giurisprudenza della Suprema Corte precisa: “L'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e dei maestri per i danni cagionati cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità a carico della p.a., in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonchè la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa" ( cass. civ., sez. lll, 18/04/2001, n.56668).
Il fatto dannoso nel caso che ci occupa era prevedibile e perciò evitabile qualora fosse stata prestata diligenza nella misura dovuta in relazione alle circostanze del caso, trattandosi di un evento rientrante nella casistica di sinistri che possono normalmente verificarsi all'interno di una classe.
Occorre evidenziare che i banchi erano disposti in ordine sparso e non in file ordinate, circostanza che sarebbe stata motivata da “nuove usanze didattiche” la cui esistenza non è stata minimamente provata, e che ad ogni modo risulterebbero incoerenti alla necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, atta a consentirne I'ottimale controllo da parte delle insegnanti e ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno.
L'alunno vittima del sinistro era portatore, come ha affermato la stessa insegnante XXXXXXXXX, di un deficit visivo, che avrebbe dovuto allertare la massima attenzione del corpo docente al fine di tutelare lo stesso da rischi connessi al movimento negli spazi della classe.
Il fatto dannoso pertanto era prevedibile ed evitabile, qualora fossero state adottate quelle misure organizzative idonee a prevenire la situazione di pericolo costituita dal posizionamento degli zaini accanto ai banchi.
Il C.T.U. Dott. Cosimo Nuzzo, infine, nel proprio elaborato peritale, ha confermato il nesso causale tra I'evento e le lesioni lamentate dagli attori. Il consulente d'ufficio non ha riconosciuto l’esistenza di un danno biologico permanente, né I'esistenza di invalidità temporanea totale e/o parziale, ma ha rilevato che "in seguito alla lesione riportata I'attore dovrà sottoporsi periodicamente alla ricostruzione dell'elemento dentario fratturato ed infine alla cura canalare dello stesso nonché alla sua protesizzazione previa apposizione di perno moncone, poiche è ragionevole ritenere che dopo tali ricostruzioni il dente sarà sensibilizzato" ed ha ritenuto che XXXXXXXXXXXXX debba rinnovare la ricostruzione dentaria per otto volte ancora, all'incirca ogni sei anni, e successivamente provvedere alla protesizzazione dell'elemento dentario con una capsula in ceramica integrale.
ll C.T.U. ha quantificato i costi dei suddetti interventi, secondo i prezzi di mercato correnti, in € 1.860,00 ed ha ritenuto congrue le spese mediche finora sostenute e documentate dagli attori, pari ad € 315,46, per un totale di € 2.175,46.
Il danno morale, nel caso di specie, non deve essere riconosciuto in quanto le lesioni subite dal minore non sono seriamente invalidanti.
La Suprema Corte ha in proposito chiarito: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacchè lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale”. (Cass. Civ. sez. III, 08/06/2004, n. 10816).
Rilevato infne che il danno risarcibile ammonta complessivamente in € 2.175,46 e che le polizze stipulate dal Circolo didattico Statale di XXXXX e la Compagnia UNIPOL, quale garante per la responsabilità civile, stabiliscono un limite pari ad € 1.807,60 per spese relative a cura e protesi dentarie ed odontoiatriche, quali sono quelle riconosciute dal C.T.U., ne consegue che tale è la somma da porre a carico della Compagnia Assicuratrice.
L’importo residuo dovrà essere posto a carico del convenuto Ministero della Pubblica Istruzione, oltre interessi legali dal giorno dell’evento al soddisfo, mentre non gli viene riconosciuta la rivalutazione monetaria, in quanto gli importi sopra indicati sono espressi in moneta al valore attuale. (Cass. Civ., sez. III, 08.04.03, n. 5503).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, compreso il compenso del C.T.U., e vanno poste a carico del Ministero Assicurato.
In tema di assicurazione della responsabilità civile la Suprema Corte ha precisato che: “…le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell’assicuratore nei limiti dal quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale” (Cass. civ. sez. III, 15/03/2004, N. 5252).
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la responsabilità esclusiva del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto:
- Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore degli attori XXXXXXXXXX e XXXXXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXXXXXX, della somma di € 2.175,46, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’incidente per cui è causa, oltre interessi legali dal dì dell’evento fino al soddisfo;
- Condanna la Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a. a tenere indenne il Ministero della Pubblica Istruzione dal risarcimento del danno in favore degli attori sino alla concorrenza di € 1.807,60, come da polizze n. 1621/77/29525556 e n. 1621/65/29525557;
- Condanna il convenuto Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore degli attori XXXXXXXXX e XXXXXXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXX, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in €2.948,12, di cui € 398,12 per spese vive, € 1.350,00 per diritti ed €1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Paolo Maci, dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vengono poste definitivamente a carico del soccombente Ministero della Pubblica Istruzione.
Così deciso in Lecce, 24 ottobre 2007.
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
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